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Rischio Incendio

Confermato per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2023 lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio comunale. Prorogate al 14 giugno tutte le attività di prevenzione incendi previste dalla LR 38/2016 in scadenza al 31 maggio 2023

In ottemperanza all’art. 8 del DPGR 258/2023, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è stata emanata l’ordinanza sindacale n. 59/2023 con la quale è confermato, per il periodo dal 15 giugno  al 15 settembre 2023, lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale.

Pertanto, viene disposto:
  • ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di procedere entro il 14 giugno 2023, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;
  • il divieto assoluto nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2023, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature; I resti vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree private, potranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in via Martiri delle Foibe, secondo le modalità vigenti;
  • ai proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, entro il 14 giugno 2023, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
  • Chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento:
    Vigili del Fuoco……………..115
    Carabinieri Forestali………1515
    Carabinieri…………………….112
    Polizia di Stato……………….113
    Polizia Locale…………………080 491 1014 (07.30-20.30)
Si invitano:
  • I cittadini a segnalare all’Ufficio Protezione Civile (protezionecivile@comune.putignano.ba.it) situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura, fornendo tutti gli elementi utili all’identificazione di dette aree.
  • I proprietari/affittuari/gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli e banchine stradali.
Tutte le altre disposizioni sono consultabili nell’allegata ordinanza

Campagna antincendi boschivi anno 2023

AVVISO ALLA CITTADINANZA

CAMPAGNA ANTINCENDI BOSCHIVI

Obbligo di eseguire opere di sicurezza e fasce protettive entro il 31 maggio 2023

La Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, all’art. 3, impone ai proprietari, affittuari e conduttori di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo.
Inoltre, ai titolari della gestione, della manutenzione e della conservazione dei boschi è fatto obbligo di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
Ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, è fatto obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
L’art. 6 della Legge regionale 38/2016 prescrive alle strutture ricettive, insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all’interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, l’obbligo di realizzare entro il 31 maggio una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale.
Le violazioni alle prescrizioni della L.R. 38/2016 sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma da euro 500 a euro 2500.
Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, si invitano i cittadini ad adempiere tempestivamente agli obblighi imposti.
Dalla Residenza Municipale, 1° aprile 2023.
Il Dirigente IV Area
Dott.ssa SCALINI Maria Teresa