Obbligo di eseguire opere di sicurezza e fasce protettive entro il 31 maggio 2018.
La Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” impone ai
proprietari, affittuari e conduttori di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree l’obbligo di realizzare
, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo.
Mentre, per i titolari della gestione, della manutenzione e della conservazione dei
boschi è obbligatorio eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
Le strutture ricettive, insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all’interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, hanno l’obbligo di realizzare entro il 31 maggio una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale.
Chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive è soggetto alla sanzione amministrativa e al pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, si invitano i cittadini ad adempiere tempestivamente agli obblighi imposti.